TARSU
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) è disciplinata dal Capo III del Decreto Legislativo 15/11/1993, n.507 e successive modificazioni ed integrazioni.
La tassa deve essere pagata da tutti coloro che, nel territorio comunale, occupano dei locali o delle aree scoperte per abitazione o per l'esercizio di attività.
La T.A.R.S.U. annua viene calcolata sulle superfici occupate espresse in mq. e moltiplicata per la tariffa prevista per la specifica destinazione d'uso. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite al catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento su cui calcolare la TARSU, non può essere inferiore all’80% della superficie catastale.
(art.1 – comma 340 – Legge 311/2004).
Esclusioni dalla tassa:
· soffitte-ripostigli-stenditoi-lavanderie – legnaie e simili limitatamente alla parte dei locali aventi un’altezza uguale o inferiore a mt. 1,50;
· centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici;
· unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas-luce-acqua)
· fabbricati danneggiati, non agibili o in ristrutturazione
· aree comuni del condominio di cui all’art.1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell’art.62 del Decreto legislativo n.507/1993. Resta ferma l’obbligazione di coloro che occupano o che detengono parti comuni in via esclusiva.
· aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni comprese le aree verdi.
Chi occupa o detiene locali tassabili ha l'obbligo di denunciare, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
La denuncia deve contenere:
· L'indicazione del codice fiscale;
· Dati anagrafici;
· Dati di residenza;
· Per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
· L'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
· La data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
· La data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
· Dati catastali degli immobili
· Dati anagrafici e codice fiscale del/i proprietario/i
· Eventuale conduttore precedente
Decorrenza della tassa:
L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
Cessazione dell'occupazione:
La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio Comunale entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva.
Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
Agevolazioni sulla tassa:
La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sottonotata nel caso di:
· Abitazioni con unico occupante (condizione anagraficamente certificabile): 20%;
· Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato: 20%
· Locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%;
Le riduzioni saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.
TARIFFE ANNO 2009
Allegato B) deliberazione G.C. n. 202 del 2/12/2008
Categorie | Descrizione | Tariffa mq. |
Cat. A | Locali destinati ad abitazione e unità immobiliari accessorie | € 1,582418 |
Cat. A/1 | Case coloniche e case sparse situate al di fuori dell'area di raccolta | € 0,651543 |
Cat. B | Locali destinati a studi professionali, commerciali, banche, ecc... | € 2,147398 |
Cat. C | Locali sede di uffici pubblici | € 2,147398 |
Cat. D | Locali destinati ad esercizi commerciali e negozi in genere | € 1,154945 |
Cat. E | Locali destinati a stabilimenti industriali o artigianali (magazzini, uffici, sale espositive) esclusi produzione rifiuti speciali, tossico o nocivi | € 1,154945 |
Cat. F | Autorimesse pubbliche, teatri, cinematografi, istituti o collettività, sale da ballo, alberghi, ristoranti, trattorie, bar | € 2,147398 |
Cat. G | Ospedali, case di cura e simili solo per i rifiuti assimilabili agli urbani | € 1,415299 |
Cat. H | Istituzioni religiose, culturali, politiche, sindacali, sportive, caserme, stazioni, scuole di ogni ordine e grado | € 1,582418 |
Cat. I | Aree scoperte, campeggi, distributori carburanti, banchi vendita e altre aree private ove possono prodursi rifiuti e che non sono accessori di locali assoggettabili a tassa | € 1,166902 |
AGEVOLAZIONI/ESENZIONI T.A.R.S.U.
(Deliberazione C.C. n. 7 del 30/03/2010)
a) Famiglia unico occupante - riduzione 20%
b) Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo - riduzione 20%
c) Locali detenuti da soggetto definitivamente ricoverato in RSA - esenzione
d) Locali ed aree detenute da Onlus di cui alla Sezione II D.Lgs. 4/12/1997 n. 460 - esenzione