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Commercio su aree pubbliche

(D.Lgs 31.03.1998 n.114 – L.R. 21.03.2000 n.15 modificata ed integrata L.R. 31.03.2008 n.8)

Ai fini della normativa vigente si intendono:
a) COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, l’attività di vendita di merce al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
b) AREE PUBBLICHE, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
c) POSTEGGIO, la parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale;
d) MERCATO, l’area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merce al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi;
e) FIERA, la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

Per poter svolgere l’attività di commercio su aree pubbliche è necessario essere in possesso dei requisiti morali e, limitatamente al settore merceologico-alimentare, in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

  • avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare;
  • avere esercitato in proprio per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività di vendita nel settore merceologico alimentare in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il 3°grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS;
  • essere stato iscritto al registro esercenti il commercio per uno o più gruppi merceologici individuati all’art.12, comma 2, lettere a) b) c) del Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 04.08.1988 n.375.

Nel caso di società il possesso del requisito professionale è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta o delegata all’attività commerciale.

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per 10 anni, o su qualsiasi altra area purchè in forma itinerante.
L’esercizio della attività su aree pubbliche su posteggio è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune sede del posteggio a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti ed è automaticamente rinnovata previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell’attività.

Nella domanda l’interessato dichiara ed indica:
a) i dati anagrafici e il codice fiscale
b) il possesso dei requisiti morali
c) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato
d) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l’indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione e il settore o i settori merceologici.

L’esercizio della attività su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza dell’operatore, se persona fisica, o da quello della sede legale se trattasi di società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Nella domanda l’interessato dichiara ed indica:
a) i dati anagrafici e il codice fiscale
b) il possesso dei requisiti morali
c) il settore o i settori merceologici
d) di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.
L'istanza s'intende accolta se entro 90 giorni dalla presentazione dalla richiesta, non viene comunicato il diniego.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

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